1. Per il riconoscimento della qualifica tecnico-professionale di istruttore cinofilo sono richiesti la frequenza e il superamento di un apposito corso di formazione della durata di trentasei mesi, di cui dodici mesi di specializzazione.
2. L'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono demandate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito minimo necessario per l'accesso a tali corsi è il titolo di studio rilasciato al termine della scuola dell'obbligo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel provvedimento istitutivo dei corsi emanato ai sensi del
a) istruttore cinofilo per l'agilità;
b) istruttore cinofilo per l'utilità;
c) istruttore cinofilo per la caccia;
d) istruttore cinofilo per l'obbedienza.